PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 416 del codice penale in materia di associazione per delinquere).

      1. All'articolo 416 del codice penale sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

      «Se l'associazione è diretta a commettere i delitti di cui agli articoli 581 e 582, anche nelle ipotesi aggravate previste dall'articolo 583, nel corso o in occasione di competizioni calcistiche o sportive, la pena è aumentata nel caso previsto dal primo comma. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni nel caso previsto dal secondo comma.
      Se l'associazione è diretta a commettere il delitto di cui all'articolo 635, secondo comma, numero 5-bis), nel corso o in occasione di competizioni calcistiche o sportive, si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 500 a euro 5.000 nel caso previsto dal primo comma. Si applica la sola pena della multa nel caso previsto dal secondo comma».

Art. 2.
(Modifiche al codice penale in materia di circostanze aggravanti).

      1. Dopo il numero 5) dell'articolo 61 del codice penale è inserito il seguente:

      «5-bis) l'avere commesso il fatto nel corso, in occasione o a causa di una manifestazione calcistica o sportiva».

      2. Al primo comma dell'articolo 576 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente numero:

      «5-bis) nel corso, in occasione o a causa di una manifestazione calcistica o sportiva».

 

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      3. All'articolo 581 del codice penale sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

      «La pena prevista dal primo comma è aumentata se il fatto è commesso da più persone riunite nel corso o in occasione di una manifestazione calcistica o sportiva.
      La pena è della reclusione non inferiore a un anno e della multa non inferiore a euro 500 e si procede d'ufficio se il fatto di cui al terzo comma è commesso in danno di un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che assolve i compiti di mantenimento dell'ordine pubblico».

      4. All'articolo 582 del codice penale, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

      «La pena è aumentata e si procede d'ufficio se il fatto di cui al primo comma è commesso da più persone riunite nel corso di una manifestazione calcistica o sportiva.
      La pena è della reclusione non inferiore a tre anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui al primo comma è commesso in danno di un pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio che assolve i compiti di mantenimento dell'ordine pubblico».

      5. All'articolo 585 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Le pene sono altresì aumentate se i fatti di cui agli articoli 582 e 584 sono commessi da più persone riunite nel corso o in occasione di una manifestazione calcistica o sportiva».

      6. All'articolo 588 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo il primo comma è inserito il seguente:

      «La pena è della reclusione non inferiore a sei mesi se il fatto di cui al primo comma è commesso nel corso o in occasione di una manifestazione calcistica o sportiva»;

          b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «La pena è della reclusione non inferiore a tre anni se i fatti di cui al terzo

 

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comma sono commessi nel corso o in occasione di una manifestazione calcistica o sportiva».

Art. 3.
(Arresto obbligatorio in flagranza).

      1. Per tutti i delitti commessi con violenza alle cose o alle persone nel corso, in occasione o a causa di una manifestazione calcistica o sportiva è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

Art. 4.
(Modifica all'articolo 275 del codice di procedura penale in materia di criteri di scelta delle misure cautelari).

      1. Dopo il comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

      «3-bis. Ferma restando l'applicabilità della misura della custodia cautelare in carcere, quando sussistano gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli articoli 416, commi settimo e ottavo, 575, quando ricorre l'aggravante prevista dall'articolo 576, primo comma, numero 5-bis), 582, commi terzo e quarto, 585, quarto comma, 588, quarto comma, e 635, secondo comma, numero 5-bis), del codice penale, nonché in ordine agli altri delitti previsti dalla legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, è sempre applicata la misura degli arresti domiciliari, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistano esigenze cautelari».

Art. 5.
(Giudizio per direttissima).

      1. Il pubblico ministero può sempre procedere con giudizio direttissimo nei confronti di persone che hanno commesso reati con violenza alle cose o alle persone

 

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nel corso, in occasione o a causa di una manifestazione calcistica o sportiva.
      2. Nel caso di imputato arrestato per i reati di cui al comma 1, il pubblico ministero, se ritiene di dover procedere, presenta l'imputato davanti al giudice per la convalida e per il contestuale giudizio. In ogni caso il giudice deve pronunciarsi entro novantasei ore.
      3. Contro l'ordinanza di convalida di cui al comma 2 è ammesso ricorso per cassazione.
      4. Nel caso in cui l'arresto sia già stato convalidato, il pubblico ministero può presentare all'udienza l'imputato entro trenta giorni dall'arresto.
      5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 449 a 452 del codice di procedura penale.

Art. 6.
(Affidamento ai servizi sociali).

      1. Nell'ipotesi di sentenza emessa ai sensi degli articoli da 444 a 448 del codice di procedura penale per un reato commesso nel corso, in occasione o a causa di una manifestazione calcistica o sportiva, qualora il condannato sia rimesso in libertà, è disposto l'affidamento obbligatorio ai servizi sociali per un periodo corrispondente alla misura della pena concretamente irrogata.